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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018 (Rv. 649542 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Modificazione della domanda ex art. 183, comma 6, c.p.c. – Ammissibilità – Limiti – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649542-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI

La modificazione della domanda, consentita dall'art. 183, comma 6, c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la modificazione dell'originaria domanda risarcitoria, formulata da un investitore nei confronti dell'intermediario finanziario, in quella di risoluzione per inadempimento, tenuto conto che entrambe le richieste riguardavano la stessa operazione di compravendita titoli ed erano fondate sull'allegazione dei medesimi comportamenti inadempienti dell'intermediario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)