Sez. 1, Sentenza n. 3271 del 14/02/2007 (Rv. 596415 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO | Rapporti di finanziamento e di garanzia - Prova dell'esistenza del contratto sociale - Idoneità - Condizioni - Fattispecie in tema di rilascio di una sola fideiussione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETÀ DI FATTO
L'esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma dell'art. 147 legge fallim., può risultare da indici rivelatori quali le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore, allorquando essi, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali. Tale sistematicità non deve essere intesa in senso meramente quantitativo, potendo pochi interventi di finanziamento o di prestazione di garanzie costituire un idoneo indice rivelatore del rapporto societario in presenza di altre circostanze come, ad esempio, l'effettuazione in momenti decisivi per lo sviluppo dell'impresa o per evitarne la crisi. (Nella fattispecie, relativa a socio occulto che aveva rilasciato una sola fideiussione, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva desunto la sussitenza del rapporto societario non solo da quell'unica fideiussione, bensì dall'accertamento del complesso progetto economico in cui essa si iscriveva come elemento determinante per l'inizio dell'attività imprenditoriale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2297, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)