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Sez. 1, Sentenza n. 2985 del 26/03/1994 (Rv. 485942 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - In genere, società di fatto | Rapporti di finanziamento e di garanzia - Prova dell'esistenza del contratto sociale - Idoneità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485942-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - In genere, società di fatto

L'esistenza del contratto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile ex art. 147 legge fallimentare, può risultare, oltre che da prove dirette, anche da manifestazioni esteriori rivelatrici delle componenti del rapporto societario, fra le quali particolare significatività può riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia, che, se costituiti sistematicamente e con esclusione del diritto di regresso del garante, sostanzialmente si risolvono in uno strumento di apporto di capitale alla società. Tale sistematicità non deve essere intesa in senso meramente quantitativo, potendo pochi interventi di finanziamento o di prestazione di garanzie costituire un idoneo indice rivelatore del rapporto societario in presenza di altre circostanze (ad esempio, perché effettuati in momenti decisivi per lo sviluppo dell'impresa o per evitarne la crisi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2297, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)