Sez. 3, Sentenza n. 7107 del 21/03/2013 (Rv. 625482 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi mediante ricorso - Requisiti formali di cui all'art. 125 cod. proc. civ. - Necessità - Ragioni - Opposizione proposta, a mezzo del servizio postale, con atto privo dei suddetti requisiti - Inesistenza - Successiva opposizione proposta con ricorso "ex" art. 125 cod. proc. civ. oltre il termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Poiché il ricorso in opposizione agli atti esecutivi deve avere i requisiti indicati nell'art. 125 cod. proc. civ., in quanto ad essa l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, qualora tale scopo di costituire un immediato contatto fra giudice e parte non si realizzi perché l'opposizione, proposta con ricorso spedito con plico raccomandato non si riveli idonea, per il suo contenuto, a tal fine, essa è inesistente, e quella proposta successivamente allo spirare del termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. va dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)