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Sez. 3, Sentenza n. 9490 del 20/04/2007 (Rv. 597541 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE | Opposizione agli atti esecutivi - Ricorso - Sottoscrizione del difensore - Mancanza - Nullità dell'atto - Esclusione - Presenza nell'atto di elementi indicativi della provenienza dell'atto dal procuratore della parte - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597541-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE

In tema di forma del ricorso per opposizione agli atti esecutivi, in ordine alla quale l'art. 617 cod. proc. civ. prescrive che l'atto contenga i requisiti indicati nell'art. 125 cod. proc. civ. (e, quindi, che esso sia sottoscritto dalla parte, se costituita in giudizio personalmente, oppure dal difensore), soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto. Quando invece l'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso, non ricorre alcuna invalidità. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva escluso la nullità del ricorso, in quanto il difensore, pur non avendo sottoscritto l'atto, aveva compiuto atti quali il deposito della nota di iscrizione a ruolo, la richiesta di copie del ricorso con il provvedimento di sospensione, la richiesta di notificazione del ricorso, la partecipazione alle udienze davanti al giudice dell'esecuzione in presenza dell'opponente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)