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Sez. 5, Sentenza n. 44011 del 28/09/2005 Ud. (dep. 02/12/2005) Rv. 232806 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Sottrazione della res - Reato commesso in grande magazzino - Accertamento casuale prima del superamento delle casse - Consumazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232806-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un grande magazzino ove si pratichi il sistema del cosiddetto "self service" evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, é ravvisabile all'atto dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare; salvo che, in quest'ultima evenienza, l'avente diritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata. (Fattispecie nella quale l'agente aveva indossato la maglia sottratta, coprendola col proprio giubbotto, ed aveva altresì asportato il congegno per la segnalazione elettronica del furto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)