Sez. 5, Sentenza n. 3642 del 21/01/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 213315 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO | Condotta furtiva - Occultamento della cosa - Sorveglianza del personale - Consumazione - Esclusione - Tentativo - Sussistenza - Fattispecie: furto in supermercato.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO
In tema di furto, fermo restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema "self service" e l'allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto, deve ritenersi che quando l'avente diritto o persona da lui incaricata sorvegli le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l'occultamento della cosa sulla persona del colpevole. Ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell'offeso. (Fattispecie di furto in supermercato in cui il ladro era stato sorpreso prima della cassa mentre occultava una bottiglia sotto gli indumenti, qualificato dalla Suprema Corte quale tentativo di furto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)