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Sez. 2, Sentenza n. 3068 del 05/09/1969 (Rv. 342997 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - NORME DISCIPLINANTI LE DISTANZE DAL CONFINE - NORMA INTEGRATIVA DEL COD CIV - CONDIZIONI - REGOLAMENTAZIONE DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - DIRITTO DEI PRIVATI ALLA DEMOLIZIONE.*
Stato
decisa il 1969-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342997-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL COD CIV - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - NORME DISCIPLINANTI LE DISTANZE DAL CONFINE - NORMA INTEGRATIVA DEL COD CIV - CONDIZIONI - REGOLAMENTAZIONE DELLE DISTANZE TRA COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - DIRITTO DEI PRIVATI ALLA DEMOLIZIONE.*

Le norme dei regolamenti edilizi hanno valore integrativo della disciplina di cui all'art 873 cod civ, solo se ancorate al presupposto della stessa, che, cioe, si tratti di distanze tra costruzioni. In tale ambito l'imposizione dell'Obbligo di rispettare certe distanze dal confine va inteso come diretta allo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'Onere della creazione della zona di distacco tra costruzioni. Ne consegue che la violazione delle distanze dal confine imposte dai regolamenti edilizi comunali puo legittimare la domanda di riduzione in pristino di cui all'art 872, comma secondo, cod civ, solo se la norma violata possa farsi rientrare tra quelle cui l'art 873 cod civ attribuisce valore integrativo della disciplina da esso dettata in ordine alle distanze da osservarsi nelle costruzioni su fondi finitimi. (V 3067, 69 2180, 68, massima n 334366 855, 68, massima n 332161 669, 66, massima n 321327).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)