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Sez. 2, Sentenza n. 669 del 09/03/1966 (Rv. 321327 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - DIRITTI DEI PRIVATI - AL SOLO RISARCIMENTO DEI DANNI OVVERO ANCHE ALLA DEMOLIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321327-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - DIRITTI DEI PRIVATI - AL SOLO RISARCIMENTO DEI DANNI OVVERO ANCHE ALLA DEMOLIZIONE.*

Le norme dei regolamenti edilizi comunali, che prescrivono un determinato distacco fra edifici confinanti non aderenti, sono integrative della disciplina del codice civile -artt. 872 e 873- sulle distanze da osservarsi nelle costruzioni. Non hanno tale carattere le norme dei detti regolamenti che tendono principalmente a soddisfare interessi di ordine generale, come quelli inerenti ad esigenze igieniche ed alla tutela dell'estetica edilizia. La violazione delle norme del primo tipo, incidendo su posizioni di diritto soggettivo, legittima chi ha sofferto il pregiudizio a chiedere la riduzione in pristino -eliminazione dello stato di cose abusivamente creato- ed il risarcimento dei danni. La violazione delle norme del secondo tipo offre, invece, una tutela affievolita, ossia legittima l'Esercizio della sola Azione di risarcimento dei danni. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)