Sez. 3, Sentenza n. 6694 del 03/08/1987 (Rv. 454912 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - UDIENZA DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA - OBBLIGO DEL PRETORE DI FISSARE UNA NUOVA UDIENZA PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - UDIENZA DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA - OBBLIGO DEL PRETORE DI FISSARE UNA NUOVA UDIENZA PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - INSUSSISTENZA.*
L'art. 110 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, secondo cui, dichiarata chiusa l'assunzione della prova, il giudice istruttore deve fissare una nuova udienza di trattazione per la precisazione delle conclusioni, non si applica nei procedimenti davanti al pretore, il quale, ai sensi del precedente art. 62, può invitare le parti a formulare le conclusioni nella stessa udienza in cui dichiara chiusa l'istruttoria. (V 1716/81, mass n 412397; (Conf 947/79, mass n 397114).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)