Sez. 4, Sentenza n. 38344 del 29/05/2003 Cc. (dep. 09/10/2003) Rv. 227427 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA | Presentazione dell'arrestato nel giudizio direttissimo - Partecipazione all'udienza di convalida del pubblico ministero - Necessità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - UDIENZA
Nell'ambito del giudizio direttissimo l'udienza di convalida dell'arresto è regolata, in virtù del rinvio compiuto nell'ultima parte del comma primo dell'art. 449 cod. proc. pen., dalle disposizioni dell'art. 391 dello stesso codice, in quanto compatibili, di talché la presenza del pubblico ministero deve ritenersi facoltativa, a nulla rilevando l'eventualità che immediatamente consegua la celebrazione del giudizio di merito. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che si determini nullità nel caso di partecipazione all'udienza, in rappresentanza del procuratore della Repubblica, di un ufficiale di polizia giudiziaria, per quanto lo stesso - a norma dell'art. 72 lett. a) e b) del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - possa svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale ma non in quella di convalida che eventualmente la preceda).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 com. 1 lett. A CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 558 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)