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Sez. 3, Sentenza n. 11716 del 25/02/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174110 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ERRORE SULLE NORME CHE DISCIPLINANO LE IMPOSTE SUI REDDITI E VALORE AGGIUNTO - CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ - RESPONSABILITÀ PER COLPA - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174110-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - ERRORE SULLE NORME CHE DISCIPLINANO LE IMPOSTE SUI REDDITI E VALORE AGGIUNTO - CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ - RESPONSABILITÀ PER COLPA - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*

La disposizione dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982 n. 516, prevede che l'errore sulle norme tributarie, quando ha cagionato un errore sui fatti costitutivi dei nuovi reati tributari nella stessa legge previsti, esclude la punibilità. Trattasi, di una causa di esclusione della punibilità astrattamente collegata all'elemento soggettivo del reato e, in particolare, una causa di esclusione del dolo che lascia, sussistere la responsabilità per colpa nelle ipotesi in cui l'errore sia colpevole e, quindi, non scusabile, e sempre che si tratti di reato punibile a titolo di colpa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)