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Sez. 3, Sentenza n. 14657 del 24/09/1990 Ud. (dep. 08/11/1990) Rv. 185695 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA - PRINCIPIO SECONDO CUI L'IGNORANZA INEVITABILE DELLA LEGGE PENALE SCUSA - VALE ANCHE PER OGNI DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVA INEVITABILE - FATTISPECIE: ESCLUSIONE DI ERRORE COLPEVOLE.*
Stato
decisa il 1990-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185695-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA - PRINCIPIO SECONDO CUI L'IGNORANZA INEVITABILE DELLA LEGGE PENALE SCUSA - VALE ANCHE PER OGNI DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVA INEVITABILE - FATTISPECIE: ESCLUSIONE DI ERRORE COLPEVOLE.*

Il principio secondo il quale l'ignoranza, della legge penale scusa quando si versi in caso di ignoranza inevitabile, affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, non può non valere - ed a maggior ragione - per ogni difficoltà interpretativa che si presenti per il "comune cittadino" come "inevitabile". (nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.m. avverso assoluzione di imputato, non punibile per aver agito per errore su legge diversa da quella penale, in ordine al reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per essere stata questa presentata oltre i termini previsti in quanto fatti decorrere dall'imputato dalla data della omologazione della delibera anziché da quella della delibera stessa della messa in liquidazione della società di cui l'imputato medesimo era stato nominato liquidatore, errore determinato anche dal parere del consulente, la S.C., pur ritenendo come affermato dalla Corte costituzionale, che il cittadino ha il dovere "strumentale" di informarsi e ciò anche con riferimento agli artt. 47, terzo comma cod. pen. e 8 legge n. 516 del 1982 (esimente speciale in materia tributaria), ha tuttavia concluso che all'imputato, ignaro di nozioni giuridiche e che aveva ritenuto di consultare un commercialista, non poteva essere imputata - in presenza dell'espressa esimente di cui all'art. 8 citato letta alla luce della richiamata sentenza della Corte costituzionale - la mancata conoscenza del complesso meccanismo legale, ricorrente nella fattispecie, costituito anche da norme civili, non certo predisposte ai fini della definizione dei reati e quindi non integranti le norme penali). (V mass n 174109; (V mass n 174110).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47 com. 3, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)