Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 27/11/1973 (Rv. 367107 - 01)
PATRIMONIO DELLO STATO - INDISPONIBILE - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI - CONDIZIONI.*
PATRIMONIO DELLO STATO - INDISPONIBILE - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEI PRIVATI - CONDIZIONI.*
I beni patrimoniali indisponibili possono formare oggetto di rapporti, posti in essere dalla pubblica amministrazione per consentire a privati l'utilizzazione dei beni stessi per fini compatibili con la loro particolare destinazione. (V 3062/72, mass n 360829; 1604/68, mass n 333365).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)