Sez. 1, Sentenza n. 1604 del 25/05/1968 (Rv. 333365 - 01)
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO INDISPONIBILE - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO - REGIME DELLE CONCESSIONI*
ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO INDISPONIBILE - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL PRIVATO - REGIME DELLE CONCESSIONI*
I rapporti posti in essere dalla pubblica amministrazione per consentire al privato l'utilizzazione di un bene patrimoniale indisponibile, per fini compatibili con la sua particolare destinazione, vanno ricondotti alla disciplina dei negozi giuridici di diritto pubblico, cioe, in concreto al regime della concessione amministrativa di beni pubblici. (V. 811-64 1575-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)