diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3473 del 23/03/2000 (Rv. 535017 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Decadenza dall'azione tardivamente proposta - Rimessione in termini - Operatività generale - Esclusione - Differenza rispetto al processo amministrativo - Violazione di precetti costituzionali - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535017-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Nel processo civile la rimessione in termini per errore scusabile non opera come istituto generale in relazione alle ipotesi di decadenza dalla azione tardivamente proposta; tale differenza rispetto al processo amministrativo non dà luogo ad alcuna violazione di precetti costituzionali, trattandosi di scelte legislative attinenti a diversi moduli procedurali, che ben possono differenziarsi in relazione alle specificità di ciascun procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)