Sez. 1, Sentenza n. 4256 del 14/05/1997 (Rv. 504323 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Procedimento - Impugnazioni - Appello - Rito camerale - Applicabilità - Conseguenze - Proposizione con citazione anziché con ricorso - Termini - Inosservanza - Rimessione in termini - Ammissibilità - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
In conseguenza del richiamo contenuto nell'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, anche ai giudizi di separazione personale tra i coniugi si applicano, nel limite della compatibilità, le regole di cui al precedente articolo 4 della stessa legge, fra le quali quella relativa alla decisione dell'appello con il rito camerale. Ne consegue che l'impugnazione di sentenza di separazione personale va proposta con ricorso da depositarsi nei termini perentori di cui agli articoli 325-327 cod. proc. civ. e che tale impugnazione, se proposta con citazione, è inammissibile quando il deposito del relativo atto sia avvenuto oltre i termini suddetti, senza possibilità alcuna di rimessione in termini sul rilievo di un errore scusabile (la cui configurabilità sarebbe comunque escluda con riguardo ad impugnazione irritualmente proposta dopo diversi anni dall'entrata in vigore della menzionata disciplina e dal manifestarsi al riguardo di un univoco orientamento giurisprudenziale) non contrastando tale impossibilità con precetti costituzionali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)