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Sez. 6, Sentenza n. 1823 del 03/05/1996 Cc. (dep. 04/09/1996) Rv. 205856 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Notifica effettuata alla parte che non ha richiesto di essere informata - Opposizione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205856-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

Deve ritenersi ammissibile l'opposizione all'archiviazione presentata dalla persona offesa cui sia stata notificata la relativa richiesta del pubblico ministero, pur in assenza di espressa preventiva dichiarazione della stessa parte di volerne essere informata; siffatta comunicazione, infatti, una volta pervenuta non può essere considerata "tamquam non esset" e spiega interamente i suoi effetti, anche se non dovuta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)