Sez. 5, Sentenza n. 31009 del 29/05/2002 Ud. (dep. 17/09/2002) Rv. 222339 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Persona offesa che non ha chiesto di ricevere notifica - Possibilità di proporre egualmente opposizione - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
In tema di chiusura delle indagini preliminari, la persona offesa che non abbia fatto richiesta di ottenere la notifica dell'eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero può comunque, una volta venuta a conoscenza dell'esistenza della richiesta, presentare opposizione al g.i.p., ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)