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Sez. 5 - , Sentenza n. 25347 del 11/11/2020 (Rv. 659501 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Preferenze tariffarie generalizzate – Ricorso alla cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione – Necessità – Esclusione – Condizioni – Assenza di dubbi sull’origine reale delle merci da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione – Sufficienza dell’informativa Olaf
Stato
decisa il 2020-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659501-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di preferenze tariffarie generalizzate, non è obbligatorio il ricorso alla procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione nel caso in cui le autorita` doganali dello Stato di importazione non nutrano dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su una informativa dell'OLAF, i quali possono essere posti, anche da soli, a fondamento degli avvisi di accertamento spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 03/07/1993 num. 2454 art. 80, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 26, Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)