Sez. 5 - , Ordinanza n. 892 del 17/01/2020 (Rv. 656737 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi "antidumping" - Preferenze tariffarie generalizzate - Cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione - Obbligatorietà - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di preferenze tariffarie generalizzate, non è obbligatorio il ricorso alla procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato di esportazione à termini del DAC qualora l'Autorità doganale dello Stato di importazione non nutra dubbi sull'origine reale delle merci, ancorché fondati su un'informativa dell'OLAF, nonostante i certificati d'origine non siano stati dichiarati invalidi.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 80, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 26, Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 9, Regolam. Consiglio CEE 25/05/1999 num. 1073 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)