Sez. 2, Sentenza n. 954 del 03/04/1971 (Rv. 350885 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - TRASFERIMENTO - DITTA DI IMPRESA COLLETTIVA - NOZIONE - USO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELL'AZIENDA - CONSENSO DELL'ALIENANTE - TRASMISSIONE AL SUCCESSORE MORTIS CAUSA - LIMITI.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - TRASFERIMENTO - DITTA DI IMPRESA COLLETTIVA - NOZIONE - USO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DELL'AZIENDA - CONSENSO DELL'ALIENANTE - TRASMISSIONE AL SUCCESSORE MORTIS CAUSA - LIMITI.*
La 'dittà , e cioe il nome sotto cui l'imprenditore, in quanto titolare di una determinata azienda, esercita la propria attivita, va riferita, anche nel caso di impresa collettiva, all'imprenditore, non come soggetto di diritto a se, ma quale esercente di una determinata azienda e costituisce un elemento incorporale dell'azienda che puo continuare ad essere usato, con il consenso dell'alienante, dall'acquirente dell'azienda e che, salva diversa disposizione testamentaria, si trasmette a colui che succede, per causa di morte, nell'azienda medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2565
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)