Sez. 7, Sentenza n. 11254 del 20/10/2017 Cc. (dep. 13/03/2018) Rv. 272546 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Concessione in sanatoria - Estinzione del reato urbanistico - Estensione ai reati in materia ambientale - Esclusione - Ragioni.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di violazioni paesaggistiche, l'estinzione di reati contravvenzionali prevista dalle norme urbanistiche vigenti per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non si applica al reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, atteso che l'art. 45, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si riferisce ai soli reati contravvenzionali previsti dal medesimo d.P.R. n. 380 del 2001 in cui sono contemplate le ipotesi suscettibili di sanatoria, quali gli interventi in assenza di permesso di costuire o in difformità da esso.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45 com. 3, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)