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Sez. 3, Sentenza n. 7541 del 25/05/1994 Ud. (dep. 02/07/1994) Rv. 198378 - 01

Edilizia - Disciplina urbanistica | Concessione in sanatoria - Estinzione del reato urbanistico - Estensione ai reati in materia ambientale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198378-01

Edilizia - Disciplina urbanistica

In tema di reati urbanistici, l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, conseguente al rilascio di concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 22 in relazione all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non si applica al reato di cui all'art. 1 "sexies" della legge 8 agosto 1985 n. 431. Il citato art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nello stabilire che il rilascio in sanatoria delle concessioni "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti", non può che riferirsi alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali ecc..).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)