Sez. 1, Sentenza n. 10581 del 04/07/2003 (Rv. 564809 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) | Somministrazione al pubblico di cibi e bevande - Autorizzazione comunale - Necessità - Violazione - Mancato rilascio dell'autorizzazione - Sussistenza - Rilascio dell'autorizzazione e mancato conseguimento del possesso dell'atto da parte dell'interessato - Configurabilità - Esclusione.
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO)
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di cibi e bevande, a norma dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n.287, sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio; l'infrazione, punita dal successivo art. 10 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per l'esercizio dell'attività senza autorizzazione è configurabile solo quando questa non sia mai stata rilasciata, e non anche nell'ipotesi in cui essa sia stata rilasciata, ma l'interessato non abbia conseguito il materiale possesso dell'atto.
Riferimenti normativi: Legge 25/08/1991 num. 287 art. 3, Legge 25/08/1991 num. 287 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)