Sez. 1, Sentenza n. 13072 del 09/09/2002 (Rv. 557317 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Rilevazione della violazione - Comportamento successivo della P.A. asseritamente incompatibile con la contestazione - Rilevanza - Esclusione - Anche ai fini della sussistenza della buona fede - Fattispecie in tema di illecito amministrativo consistente nella apertura di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di illecito amministrativo, una volta rilevata la violazione per effetto della ricorrenza, ritenuta dall'organo accertatore, degli elementi richiesti per la sua configurazione, nessuna incidenza può assumere, ai fini della legittimità della condotta contestata, il richiamo ad un comportamento successivo della stessa amministrazione asseritamene incompatibile con la già avvenuta contestazione, in quanto, vertendosi in materia di diritti ed obblighi indisponibili, solo la riconsiderazione dell'attività già ritenuta illecita consente alla p.a., in forza del principio dell'autotutela, l'annullamento della contestazione. Pertanto, la sospensione del provvedimento di chiusura di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande aperto in assenza di autorizzazione (sospensione originata, nella specie, dalla mancata costituzione, nel termine previsto decorrente dalla richiesta di autorizzazione, della Commissione incaricata di provvedere al rilascio delle licenze) non legittima la condotta sanzionata, né può essere invocata per sostenere la buona fede e, quindi, escludere l'elemento soggettivo dell'illecito ai sensi dell'arte. 3 della legge n. 689 del 1981, richiedendosi a tal fine la presenza di elementi idonei ad ingenerare nell'agente, senza sua colpa, la convinzione della liceità della propria condotta, che non può che riferirsi a circostanze preesistenti, e non successive, al momento in cui la condotta è stata posta in essere.
Riferimenti normativi: Legge 25/08/1991 num. 287 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)