Sez. U, Sentenza n. 7934 del 06/08/1990 (Rv. 468618 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - DEGLI IMPIEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI - GIUDIZIO RELATIVO - CONTESTUALI DOMANDE DI ANNULLAMENTO DI ATTI DI DIRITTO PRIVATO POSTI IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI E DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - DEGLI IMPIEGATI E DEGLI AMMINISTRATORI - GIUDIZIO RELATIVO - CONTESTUALI DOMANDE DI ANNULLAMENTO DI ATTI DI DIRITTO PRIVATO POSTI IN ESSERE DAGLI AMMINISTRATORI E DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Ove con la domanda volta a conseguire l'annullamento, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ. (conflitto d'interessi), di Atti di diritto privato posti in essere, in nome e per conto di un comune e di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (nella specie, istituto "T. Pendola"), dagli amministratori di tali enti, sia richiesta anche la condanna degli amministratori stessi al risarcimento del danno in favore della detta istituzione, la correlativa giurisdizione del giudice ordinario non trova deroga atteso che per il giudizio di responsabilità degli impiegati e degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, regolate dalla legge n. 6972 del 1890 (e successive modificazioni), è prevista espressamente, nell'art. 30 della legge medesima, la giurisdizione del giudice ordinario. (V 6106/82, mass n 423806).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)