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Sez. U, Sentenza n. 6106 del 16/11/1982 (Rv. 423806 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - DIPENDENTE DI ENTE OSPEDALIERO E, CONTEMPORANEAMENTE, DI ISTITUTO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ATTIVITÀ ILLECITA CONNESSA AI RAPPORTI DI IMPIEGO O DI SERVIZIO - AZIONE DI RESPONSABILITÀ - DANNI SUBITI DAL PRIMO DI DETTI ENTI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - DANNI SUBITI DAL SECONDO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
Stato
decisa il 1982-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423806-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - DIPENDENTE DI ENTE OSPEDALIERO E, CONTEMPORANEAMENTE, DI ISTITUTO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ATTIVITÀ ILLECITA CONNESSA AI RAPPORTI DI IMPIEGO O DI SERVIZIO - AZIONE DI RESPONSABILITÀ - DANNI SUBITI DAL PRIMO DI DETTI ENTI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - DANNI SUBITI DAL SECONDO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*

Con riguardo ad un soggetto, il quale sia contemporaneamente legato da rapporto d'impiego o di servizio con un ente ospedaliero ed un istituto di pubblica assistenza e beneficenza che non abbia acquistato, a norma dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, la qualità di ente ospedaliero (nella specie, rispettivamente, ospedale di zona l. confalonieri ed istituto ricovero m. comi di luino), l'Azione di responsabilità, per i danni che egli abbia arrecato con un'attività illecita, commissiva od omissiva, connessa a detti rapporti, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, per i danni subiti dal primo di detti enti, ed alla giurisdizione del giudice ordinario, per i danni subiti dal secondo, atteso che la giurisdizione contabile della suddetta Corte, fissata in via generale dall'art. 103 secondo comma della Costituzione per la responsabilità di impiegati ed amministratori dello stato e degli enti pubblici non economici, trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modificazioni (e come tali non soggette alle norme della contabilità statale), in forza della espressa previsione dell'art. 30 della legge medesima. (V 6009/79, mass n 402709 bis; (V 4244/79, mass n 400759).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 30 CORTE COST., Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 51, Regio Decr. 05/02/1891 num. 99 art. 56, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 269, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 21/03/1958 num. 259 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 2, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)