diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 145 del 09/01/1984 (Rv. 432400 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - PROVA TESTIMONIALE DIRETTA A DIMOSTRARE L'INTESTAZIONE DI UN VEICOLO AL P.R.A. A SOGGETTO DIVERSO DALL'EFFETTIVO ACQUIRENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432400-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - PROVA TESTIMONIALE DIRETTA A DIMOSTRARE L'INTESTAZIONE DI UN VEICOLO AL P.R.A. A SOGGETTO DIVERSO DALL'EFFETTIVO ACQUIRENTE - AMMISSIBILITÀ.*

Le limitazioni ex art. 2722 cod. civ. della prova testimoniale, riferendosi all'atto scritto della convenzione, formato con l'intervento e la sottoscrizione delle parti, non operano per la dichiarazione unilaterale autenticata del venditore di autoveicolo che, nel caso di vendita in Forma verbale, ai sensi degli artt. 6 e 13 del R.d. 29 luglio 1927 n. 814, sostituisce il titolo scritto d'acquisto al limitato fine dell'iscrizione o della trascrizione nel pubblico registro automobilistico. Pertanto, è ammissibile la prova per testi diretta a dimostrare quel rapporto contrattuale non emergente da detto registro o anche difforme dalle relative risultanze costituite in base alla suddetta dichiarazione unilaterale. (nella specie, alla stregua del surriportato principio, il S.C. ha ritenuto correttamente ammessa dal giudice del merito la prova testimoniale diretta a dimostrare l'intestazione del veicolo al P.R.a. A soggetto diverso dall'effettivo acquirente, su richiesta di quest'ultimo). (V 865/81, mass n 411361; (V 2415/78, mass n 391818; (V 503/78, mass n 389800).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)