Sez. 2, Sentenza n. 865 del 12/02/1981 (Rv. 411361 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - VENDITA A CATENA - TRASCRIZIONE NEL PRA - NATURA ED EFFETTI - VENDITE INTERMEDIE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - AUTOVEICOLI - VENDITA A CATENA - TRASCRIZIONE NEL PRA - NATURA ED EFFETTI - VENDITE INTERMEDIE - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Gli autoveicoli possono essere validamente alienati, al pari degli altri beni mobili, con la semplice Forma verbale consensuale, che puo essere dimostrata con ogni mezzo di prova, mentre la trascrizione dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non costituisce requisito di validita e di efficacia del trasferimento medesimo, ma configura soltanto un mezzo di pubblicita inteso a dirimere gli eventuali conflitti tra piu aventi causa dal medesimo venditore. Ne consegue che, nel caso di vendite successive di un autoveicolo (cosiddette vendite a catena), la trascrizione nel PRA del passaggio di proprieta puo essere eseguita anche solo a nome dell'ultimo acquirente, mentre la prova delle vendite intermedie dell'autoveicolo medesimo puo essere data anche per mezzo di testimoni. (Conf 2415/78, mass n 391817; (Conf 503/78, mass n 389800; (Conf 1109/77, mass n 384758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)