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Sez. U, Sentenza n. 6593 del 14/12/1981 (Rv. 417446 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - PROVVISTE, VENDITE E LAVORAZIONI PER CONTO DELLA MARINA MILITARE - INTERESSI DOVUTI DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONTRAENTE PRIVATO - DISCIPLINA EX ART. 50 DEL CAPITOLATO GENERALE APPROVATO CON R.D. N. 135 DEL 1910 - AMBITO DI APPLICAZIONE - INTERESSI MORATORI PER INADEMPIMENTO COLPOSO DELLA AMMINISTRAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1981-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417446-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MORA DELLA P.A. - INTERESSI - PROVVISTE, VENDITE E LAVORAZIONI PER CONTO DELLA MARINA MILITARE - INTERESSI DOVUTI DALL'AMMINISTRAZIONE AL CONTRAENTE PRIVATO - DISCIPLINA EX ART. 50 DEL CAPITOLATO GENERALE APPROVATO CON R.D. N. 135 DEL 1910 - AMBITO DI APPLICAZIONE - INTERESSI MORATORI PER INADEMPIMENTO COLPOSO DELLA AMMINISTRAZIONE - DECORRENZA.*

L'art. 50 terzo comma del capitolato generale per le provviste, vendite e lavorazioni per conto della marina militare, approvato con R.d. 13 marzo 1910 n. 135, regola gli interessi dovuti dalla amministrazione al contraente privato, con limitato riguardo al caso in cui, verificatosi il riconoscimento in Sede contenziosa dello Obbligo di corrispondere una determinata somma, si determini un ritardo nella erogazione di essa dopo il completamento del procedimento all'uopo previsto (con la registrazione del titolo di pagamento da parte della Corte dei conti). La norma medesima, pertanto, non esclude che le somme pretese per inadempimento colposo dell'amministrazione, e da questa contestate, producono interessi moratori con decorso dalla data della domanda (in Sede giudiziaria od arbitrale), e per il tempo del giudizio conclusosi con il riconoscimento dell'infondatezza di detta contestazione della debitrice. (V 3632/80, mass n 407487; (V 3412/77, mass n 386960).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 13/03/1910 num. 135 art. 50, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)