Sez. 1, Sentenza n. 3412 del 02/08/1977 (Rv. 386960 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - SOMME CONTESTATE E RICONOSCIUTE DOVUTE IN SEDE AMMINISTRATIVA O CONTENZIOSA - INTERESSI - DECORSO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - OPERE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - SOMME CONTESTATE E RICONOSCIUTE DOVUTE IN SEDE AMMINISTRATIVA O CONTENZIOSA - INTERESSI - DECORSO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In tema di appalto di opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici, l'art 36, quarto comma, del capitolato generale approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063, esclude il decorso degli interessi legali a carico dell'amministrazione per le somme contestate e riconosciute dovute in Sede amministrativa o contenziosa per il periodo successivo a tale riconoscimento, fino a trenta giorni dopo la data della registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto emesso in esecuzione dell'atto risolutivo della controversia. Detta norma non esclude, pertanto, che nelle more del giudizio, promosso in Sede arbitrale o giudiziaria, per far valere l'inadempimento dell'amministrazione (nella specie per sospensioni dei lavori illegittimamente disposte), decorrano, sulle somme domandate, e riconosciute dovute dall'amministrazione allo appaltatore, a titolo di danno, gli interessi legali dalla data della domanda a quella della pronuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, DM 28/05/1895 art. 40, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)