Sez. 6, Sentenza n. 2380 del 17/02/1983 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157955 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la valutazione del danno, deve farsi in relazione ai singoli fatti criminosi unificati; pertanto, la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non può essere concessa qualora la speciale tenuità del danno non si rinvenga in tutti i fatti ascritti all'imputato, oppure in rapporto alla violazione di maggiore gravità.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)