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Sez. 2, Sentenza n. 11211 del 02/06/1983 Ud. (dep. 23/12/1983) Rv. 161916 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DI MAGGIOR GRAVITÀ - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161916-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ - RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DI MAGGIOR GRAVITÀ - NECESSITÀ.*

L'attenuante della speciale tenuità del danno non può essere concessa in caso di reato continuato, qualora non ricorra nella violazione di maggiore gravità. (V mass n 157955; (V mass n 155760; (V mass n 153816; (Conf mass n 152511).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)