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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 122 del 2009

Decisione
decisa il 2009-04-20, depositata il 2009-04-24
ECLI
ECLI:IT:COST:2009:122
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 33358

  • Commercio
  • Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
  • Legge della Regione Veneto
  • Rilascio delle autorizzazioni in base ai criteri e ai parametri stabiliti dalle Giunte regionali e dai Comuni
  • Lamentata violazione della competenza legislativa statale di tipo esclusivo in materia di tutela della concorrenza e del principio della libertà d'iniziativa economica privata
  • Difetto di rilevanza per l'inapplicabilità delle norme denunciate nel giudizio a quo
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, censurati, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, trattandosi di disposizioni strumentali all'emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, tali norme non potrebbero in ogni caso essere poste a fondamento della decisione del giudice a quo, sia essa di annullamento che risarcitoria. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza derivante da censura di norme che il giudice a quo non deve applicare v., citate, ex pluribus, ordinanze n. 8/2009, n. 286/2001, n. 156/2001.

Norme impugnate

  • art. 33, comma 1, legge regionale Veneto 21 settembre 2007, n. 29
  • art. 34, comma 1, legge regionale Veneto 21 settembre 2007, n. 29

Parametri

Massima n. 33359

  • Commercio
  • Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
  • Legge della Regione Veneto
  • Prevista applicabilità in via transitoria, sino all'adozione dei parametri stabiliti dai Comuni, dei criteri attualmente vigenti
  • Lamentata violazione della competenza legislativa statale di tipo esclusivo in materia di tutela della concorrenza e del principio della libertà d'iniziativa economica privata
  • Insufficiente riferimento ai parametri invocati con conseguente mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui dispone l'applicabilità in via transitoria dei parametri e dei criteri attualmente vigenti. Infatti, l'ordinanza è priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione in quanto non è dato riscontrare un adeguato sviluppo argomentativo del denunciato contrasto con i parametri invocati: il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., è infatti conseguente ad un'interpretazione puramente assertiva della disposizione e la denunciata lesione dell'art. 41 Cost. è priva di reale motivazione. - Sulla manifesta inammissibilità per mancata motivazione della non manifesta infondatezza, conseguente ad un insufficiente riferimento ai parametri invocati, v., ex multis, ordinanze n. 249/2008, n. 114/2007, n. 39/2005, n. 126/2003.

Norme impugnate

  • art. 38, comma 1, legge regionale Veneto 21 settembre 2007, n. 29

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sul ricorso proposto dalla Liassidi s.r.l. ed altro contro il Comune di Venezia, con ordinanza del 10 luglio 2008, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di costituzione del Comune di Venezia, nonché l'atto di intervento della Regione Veneto; udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; uditi gli avvocati Federico Sorrentino per il Comune di Venezia, Luigi Manzi ed Ezio Zanon per la Regione Veneto.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del 10 luglio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande); che, nel giudizio principale, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti con cui il Comune di Venezia le aveva negato l'autorizzazione di pubblico esercizio di tipo B), per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché di vari atti e deliberazioni presupposti; che la ricorrente ha, altresì, chiesto nel giudizio principale la condanna della amministrazione resistente al risarcimento dei danni; che, ad avviso del giudice a quo, gli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, della legge Regione Veneto n. 29 del 2007 contrasterebbero con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., avendo invaso la sfera di competenza legislativa di tipo esclusivo, in materia di tutela della concorrenza, riservata allo Stato e dal medesimo esercitata con l'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui anche la somministrazione di alimenti e bevande è svolta senza il rispetto dei limiti riferiti a quote di mercato predefinite, o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; che il citato art. 38, comma 1, avrebbe reintrodotto, in via transitoria, un sistema di criteri e parametri aventi le stesse finalità di quelli stabiliti dalle norme statali abrogate dal citato d.l. n. 223 del 2006; che, infine, tutte le norme impugnate violerebbero l'art. 41 della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi dettati in materia di tutela della concorrenza e, dunque, con il principio della libertà di iniziativa economica privata; che nel giudizio si è costituito il Comune di Venezia, eccependo, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, l'inammissibilità della questione per irrilevanza nel giudizio a quo, nonché l'infondatezza per erroneità del presupposto interpretativo e per l'omesso tentativo di ricercare un'interpretazione conforme a Costituzione; che nel giudizio è intervenuta la Regione Veneto, sostenendo, anche con una memoria successiva, l'inammissibilità della questione, avente ad oggetto gli artt. 33 e 34 della legge Regione Veneto n. 29 del 2007 per difetto di rilevanza, e deducendo, nel merito, che la disciplina censurata, lungi dall'indicare quote di mercato predefinite, disciplinerebbe strumenti di governo del territorio utili al fine di garantire la sostenibilità sociale e la verifica delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità delle diverse parti del territorio regionale, nel rispetto dei principi della tutela dell'ordine pubblico, della salute e dei consumatori, nonché della salvaguardia del patrimonio storico ed artistico e dell'ambiente.
punto 2
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita, in riferimento agli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande); che la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, e 34, comma 1, della legge Regione Veneto n. 29 del 2007 è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, poiché si tratta di norme che il giudice a quo non deve applicare (ex pluribus ordinanze n. 8 del 2009, n. 286 del 2001, n. 156 del 2001); che, infatti, trattandosi di disposizioni strumentali all'emanazione di futuri parametri e criteri di programmazione per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, come peraltro riconosciuto dallo stesso rimettente, tali norme non potrebbero in ogni caso essere poste a fondamento della decisione, sia essa di annullamento che risarcitoria; che la questione avente ad oggetto il citato art. 38, comma 1, il quale ha disposto l'applicabilità in via transitoria dei parametri e dei criteri attualmente vigenti, è invece manifestamente inammissibile, in quanto nell'ordinanza non è dato riscontrare un adeguato sviluppo argomentativo del denunciato contrasto con i parametri invocati; che, infatti, con riferimento a detta norma, il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per aver violato la competenza legislativa esclusiva esercitata dallo Stato con l'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, è conseguente ad un'interpretazione puramente assertiva della disposizione, così come priva di reale motivazione è la denunciata lesione dell'art. 41 Cost.; che la mancata motivazione della non manifesta infondatezza, conseguente ad un insufficiente riferimento ai parametri invocati, è causa di manifesta inammissibilità (ex multis ordinanze n. 249 del 2008, n. 114 del 2007, n. 39 del 2005, n. 126 del 2003).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, e 38, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 settembre 2007, n. 29 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

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