diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12913 del 02/12/1991 (Rv. 474845 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario | Configurabilità - Estremi - Pattuizione contraria al carattere straordinario del lavoro eccedente l'orario massimo legale o convenzionale - Nullità.
Stato
decisa il 1991-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474845-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro straordinario

Lavoro straordinario (il cui compenso, in mancanza di previsione contrattuale, non è computabile ai fini della gratifica natalizia e della retribuzione per ferie) è sia la prestazione eccedente l'orario (inferiore a quello legale) fissato dal contratto collettivo sia, infine, la prestazione eccedente l'orario previsto da un contratto individuale più favorevole al lavoratore, essendo nulla (con conseguente applicazione della norma dell'art. 2126, secondo comma, cod. civ.) sia la pattuizione, collettiva o individuale, intesa a contraddire (in violazione degli artt. 5 e 5 "bis" del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692) la natura straordinaria del lavoro eccedente l' orario massimo legale sia la pattuizione individuale intesa a contraddire la natura straordinaria della prestazione lavorativa svolta oltre l'orario fissato (in misura inferiore a quello legale) da un contratto collettivo, nazionale o aziendale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5 bis, Legge 30/10/1955 num. 1079

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)