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Sez. L, Sentenza n. 5826 del 26/05/1995 (Rv. 492476 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Principio di onnicomprensività - Insussistenza - Retribuzione normale assunta come parametro di operatività di istituti retributivi legali o contrattuali - Individuazione - Criteri - Compenso di prestazioni rese oltre l'orario normale - Caratteri non normali - Limiti.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492476-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ

Attesa l'inesistenza di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, nel caso di istituti retributivi di origine legale o contrattuale, per la cui operatività debba farsi riferimento al parametro costituito dalla retribuzione normale, la base di computo deve essere fissata con esclusione di tutte le erogazioni destinate a compensare le prestazioni che non siano a loro volta qualificabili come normali, anche se fisse e continuative; in particolare le prestazioni rese oltre l'orario normale, anche se il prolungamento del lavoro ha carattere di continuità, eventualmente in osservanza di turni di servizio prestabiliti, restano nondimeno straordinarie, salvo che non sia riscontrabile un patto specifico inteso a qualificare come orario ordinario quello che costituisce prolungamento dell'orario normale stabilito per legge o per contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)