Sez. 1 - , Ordinanza n. 13465 del 17/05/2023 (Rv. 667904 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Omissione dell'ordine di notificazione nei confronti di una delle parti - Sentenza di appello - Cassazione della stessa - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI
La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione anche ai soggetti per i quali sia ancora possibile l'impugnativa, é suscettibile di essere cassata dalla Corte di cassazione soltanto se, al tempo della decisione di quest'ultima, non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. alcun effetto.
Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)