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Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 22/08/2007 (Rv. 599168 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Omissione nei confronti di una delle parti - Sentenza di appello - Cassazione della stessa - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599168-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI

La sentenza del giudice di appello, il quale abbia omesso di disporre la notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili, é suscettibile di essere cassata dalla Corte Suprema soltanto se al tempo della decisione di quest'ultima non siano ancora decorsi i termini per l'appello, non producendo diversamente l'inosservanza dell'art. 332 cod. proc. civ. alcun effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)