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Sez. 3, Sentenza n. 101 del 10/01/1975 (Rv. 373266 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - NECESSITA - ECCEZIONI - ATTI DA NOTIFICARE PERSONALMENTE ALLA PARTE - NOTIFICAZIONE - FIRME.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373266-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - NECESSITA - ECCEZIONI - ATTI DA NOTIFICARE PERSONALMENTE ALLA PARTE - NOTIFICAZIONE - FIRME.*

In tema di Atti che in deroga al principio sancito nel primo comma dell'art 170 cod proc civ, debbono essere notificati personalmente alla parte, sono applicabili le norme degli art 138 e segg cod proc civ, non esclusa quella relativa alla notifica presso il domiciliatario. (V 1870/71, mass n 352420).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)