Sez. 2, Sentenza n. 1870 del 18/06/1971 (Rv. 352420 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI NON COSTITUITE - NOTIFICAZIONE A MANI PROPRIE - NECESSITA - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI NON COSTITUITE - NOTIFICAZIONE A MANI PROPRIE - NECESSITA - PRESSO IL DOMICILIATARIO - AMMISSIBILITA.*
L'art 125 disp att cod proc civ, allorche all'ultimo comma prescrive che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite (e cioe che non puo essere notificato al procuratore anziche alla parte) fa riferimento alle norme in genere sulla notificazione alle parti, tra cui e quella dell'art 141 cod proc civ, che, nel caso di elezione di domicilio, prevede la notificazione fatta presso il domiciliatario, che costituisce cosi uno dei modi - in concorrenza con gli altri indicati dagli artt 138 e 139 cod proc civ - in cui la notificazione puo essere compiuta. (V 3540'69, mass n 343712' 2638'67, mass n 330033).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)