Sez. 1, Sentenza n. 17996 del 01/09/2011 (Rv. 619347 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Individuazione ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, cod. civ. - Criteri - Funzione preminente del "lavoro" sul "capitale" - Portata - Fattispecie.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., occorre la preminenza del "fattore lavoro" sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso. (Nella specie, tale preminenza è stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell'attività di panificazione svolta dal titolare dell'impresa, il quale preparava l'impasto, nonché della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell'imprenditore, dell'esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 n. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)