Sez. 1, Sentenza n. 28431 del 22/12/2011 (Rv. 620894 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Iscrizione nell'albo della legge 8 agosto 1985, n. 443 - Requisiti - Svolgimento di un lavoro anche manuale - Necessità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
Ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, è necessaria la sussistenza di un lavoro anche di tipo manuale del titolare dell'impresa, non essendo, invece, sufficiente che egli svolta unicamente attività di carattere amministrativo, alla stregua della definizione di imprenditore artigiano contenuta nell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)