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Sez. L, Sentenza n. 27867 del 12/12/2013 (Rv. 628733 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Segretario comunale - Delega di funzioni dirigenziali - Legittimità - Condizioni - Mancata attribuzione della funzione rogante - Ammissibilità - Fondamento - Diritto del segretario comunale ad una indennità aggiuntiva od al risarcimento del danno - Insussistenza.
Stato
decisa il 2013-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628733-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di attribuzioni del segretario comunale, di cui all'art. 17, comma 68, lett. c) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriormente alla modifica operata con l'art. 97, comma 4, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), è legittima la delega conferita dal sindaco di un Comune, nella cui organizzazione sia vacante il posto di direttore generale ovvero non ne sia prevista la figura, al segretario generale di funzioni dirigenziali, senza che essa comprenda necessariamente anche la funzione rogante degli atti del Comune, il cui conferimento ha carattere facoltativo. Né, in conseguenza di tale attribuzione di funzioni, sorge un diritto del segretario a percepire una indennità aggiuntiva, non prevista da alcuna disposizione, ovvero, per la mancata attribuzione anche della funzione rogante, un diritto al risarcimento del danno, trattandosi di scelta discrezionale dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97 com. 4 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)