Sez. L, Sentenza n. 251 del 07/01/2005 (Rv. 578861 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Sanzioni amministrative - Omissioni contributive - Legge n. 662 del 1996 - Art. 1 comma 217, lett. b) - Sanzione "una tantum" - Sanzione aggiuntiva - Ambito applicativo - Determinazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di sanzioni per omissioni contributive, l'art. 1, comma 217, lett. b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sanziona distintamente due comportamenti illeciti del soggetto obbligato al versamento dei contributi previdenziali, prevedendo: per le denunce o registrazioni omesse o mendaci, da cui derivi evasione contributiva, una sanzione "una tantum" determinabile secondo un decreto del Ministero del lavoro; per il comportamento conseguente e permanente, ossia per il mancato pagamento dei contributi dovuti, il pagamento di una sanzione aggiuntiva in misura proporzionale alla durata dell'inerzia. La prima sanzione non può applicarsi a violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge, mentre la seconda deve applicarsi per l'omissione contributiva iniziata prima e protrattasi dopo la detta entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)