Sez. L, Sentenza n. 2385 del 05/02/2007 (Rv. 594679 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive - Art. 116, comma 18, della legge n. 388 del 2000 - Efficacia - Generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n.662 del 1996 - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la legge n.388 del 2000, in deroga al principio "tempus regit actum", ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n.662 del 1996, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purché esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la "voluntas legis", da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all'art. 116, commi da 8 a 17 e, dall'altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della disciplina precedente, mantenendo ferme le penalità di cui alla legge n.662 citata, ma riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente, un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l'impatto. (Affermando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva erroneamente ritenuto nuova, perché eccepita solo in grado di appello, la questione relativa all'applicabilità della sanzione "una tantum" nella misura massima del 100 per cento sollevata, invece, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sul presupposto che, per i contributi riferiti all'anno 1986, erroneamente l'INPS avesse applicato tale sanzione, non essendo ancora in vigore l'art.1, comma 217 della legge n.662 cit. e operando, invece, "ratione temporis", il dm 23 dicembre 1996, il quale determinava la medesima sanzione fino ad un massimo del 50 per cento della somma corrispondente ai contributi omessi)
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 217 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)