Sez. 5, Sentenza n. 115 del 12/01/2000 Cc. (dep. 09/03/2000) Rv. 216497 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Giudizio incidentale "de libertate" - Procedimento relativo a più reati - Questione inerente la mancata separazione dei procedimenti - Termini massimi di custodia cautelare - Non deducibilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
In tema di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, in sede di giudizio incidentale "de libertate", salvo il caso di abnormità del provvedimento, non è deducibile alcuna questione inerente la mancata separazione dei processi, trattandosi di decisione adottata dal giudice di cognizione nella sua discrezionalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)