Sez. 5, Ordinanza n. 225 del 18/01/1999 Cc. (dep. 08/03/1999) Rv. 213345 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei processi - Impugnabilità - Esclusione - Eccezione - provvedimento di rigetto della richiesta di riunione - Impugnabilità - Esclusione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
I provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei processi, se non sono abnormi, sono normalmente inoppugnabili, anche perché la violazione degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non determina invalidità, salvo quando risulti applicabile l'art. 178 lett. c), cod. proc. pen., ove il giudice non abbia sentito alcuno degli interessati. Ne consegue che non è impugnabile neppure il provvedimento di rigetto della richiesta di riunione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito essendo possibile sia l'acquisizione di prove di altro procedimento (art. 238 cod. proc. pen.), sia l'escussione di persone imputate in procedimento connesso o collegato (art. 210 cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 19, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 19, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)