Sez. 2, Sentenza n. 803 del 24/01/1995 (Rv. 489895 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese generali - Rimborso forfettario dovuto dal cliente all'avvocato o procuratore ai sensi dell'art. 15 del D.M., 31 ottobre 1985 - Finalità - Soggezione al principio della soccombenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
L'art. 15 del D.M. 31 ottobre 1985, contenente l'approvazione della tariffa professionale forense, secondo cui all'avvocato e al procuratore è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei diritti e degli onorari, ha lo scopo di esonerare il professionista dal gravoso onere di una minuta documentazione di spese connesse all'espletamento dell'incarico, le quali non possono ascriversi ad una personale scelta del cliente; con la conseguenza che l'indicata disposizione non può derogare al generale principio della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) e anche le spese in questione devono essere rimborsate dalla parte soccombente a quella vittoriosa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)