Sez. 2, Sentenza n. 13742 del 30/12/1992 (Rv. 480129 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere | Spese generali - Rimborso forfettario dovuto dal cliente all'avvocato o procuratore ai sensi dell'art. 15 della tariffa professionale forense approvata con D.M. 31 ottobre 1985 - Domanda - Necessità - Implicita proposizione - Configurabilità - Condizioni.
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere
A norma dell'art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 31 ottobre 1985, all'avvocato ed al procuratore è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10 per cento sull'importo degli onorari e dei diritti. Tale rimborso forfettario è soggetto al principio della domanda, tuttavia il giudice ove ritenga l'eccessività o la superfluità di talune voci di spesa anticipate, deve ritenere implicitamente proposta la domanda inerente al rimborso disciplinato dal menzionato art. 15.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)